Redditometro, le voci vanno ben specificate
Afronte dell’utilizzo, da parte dell’ufficio accertatore, del metodo di accertamento redditometrico ex art. 38 dpr 600/73, il contribuente è tenuto a specificare ogni singola voce reddituale che evidenzi la disponibilità con cui far fronte alle spese per determinati beni indice di capacità reddituale, non bastando una generica documentazione bancaria. È ciò che ha osservato la Ctr del Lazio, nella sentenza n. 4187/09/2019. In primo grado una contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Ctp di Roma contro un avviso di accertamento che, in via induttiva, le accertava, con metodo sintetico, maggiori redditi, soprattutto il relazione al possesso di particolari beni «indice» di capacità contributiva. L’amministrazione infatti aveva fondato l’accertamento su spese per incrementi patrimoniali connesse all’acquisto e al mantenimento di autovetture, immobili, azioni ecc. Ebbene in primo grado, solo in relazione a quelle spese, la Ctp riteneva provata dalla contribuente l’esistenza di redditi idonei a mantenere i suddetti beni, statuizione oggetto della sentenza pertanto appellata dall’ufficio. La Ctr adita, ha ricordato, richiamando la Cassazione n. 16122/2018, che proprio nei casi di accertamento redditometrico ex art. 38 dpr 600/73, sta al contribuente fornire la prova della provenienza delle somme per incrementi patrimoniali e di quelle necessarie al mantenimento. Nel caso di specie, si appurava come la Ctp avesse erroneamente ritenuto provate, con l’impugnata sentenza, le sostanze della contribuente volte a far fronte a quelle spese ritenendo idonea la prova fornita attraverso la documentazione bancaria, la quale non era stata comunque esplicitata nella pronuncia. Tale mancata disamina di quanto fornito dalla contribuente, ritenuto tout court valida prova contraria al ragionamento presuntivo dell’ufficio, costituiva vizio motivazionale della sentenza. Sul punto quest’ultima veniva perciò riformata non potendosi evincere dalla sola documentazione bancaria depositata dalla contribuente, nemmeno sviscerata in sentenza, la prova della capacità di far fronte a quelle spese. Non emergevano infatti redditi esenti con cui queste ultime venivano sopportate, né era in tal senso utile riferire che le stesse erano fronteggiate con somme prelevate dal conto del compagno convivente. Per tale motivo l’appello dell’ufficio veniva accolto ed era ritenuto legittimo l’accertamento dei redditi ricostruiti come idonei a sostenere quelle spese di mantenimento dei cespiti patrimoniali individuati.
Nicola Fuoco
(…) Preliminarmente, occorre ribadire che oggetto del presente giudizio è l’accertamento di maggior reddito emesso dall’amministrazione nei confronti della contribuente, limitatamente però alle spese di mantenimento degli indicati cespiti patrimoniali (…).
Nel merito, l’appello va accolto.
Com’è noto, (ex multis Cass. civ. sez. tributaria, sentenza 20/12/2012 n. 23554 e Cass., sentenza 19 aprile 2001 n. 5794), «l’utilizzo di tale strumento (accertamento ex art. 38 dpr 600/73) dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore».
Nel caso di specie, dalla lettura dell’impugnata sentenza non emerge la prova dell’inesistenza del reddito presunto con riferimento alle spese di mantenimento dei beni. Limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata, laddove afferma che dalla documentazione bancaria prodotta dalla contribuente emergerebbe la prova della sua capacità di far fronte alle spese di mantenimento dei beni (grazie al reddito del convivente), senza soffermarsi sull’entità né di tali spese né delle predette disponibilità) appare affetta da vizi motivazionali. Dall’esame degli atti, invece, la prova della capacità reddituale della contribuente tale da sostenere le suddette spese non sembra emergere.
In primo luogo, si ricorda che la determinazione delle suddette spese da parte dell’amministrazione, sulla base dei fattori-indice individuati dai decreti ministeriali, non appare contestabile. Con recente ordinanza n. 5544 del 26 febbraio 2019 la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale in tema di accertamento sintetico del reddito («redditometro»), la disponibilità dei beni indice integra un valore presuntivo di capacità contributiva «legale», che non ammette la prova contraria di un valore inferiore.
Pertanto, le eccezioni sollevate dalla contribuente in ordine a tale determinazione di valore, peraltro assolutamente vaghe e generiche, vanno disattese. Nel merito, la contribuente non ha chiarito come possa far fronte alle suddette spese. (…)

